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Sez. 1, Sentenza n. 163 del 20/01/1976 (Rv. 378805 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - OPIFICI ARTIGIANALI - EQUIPARAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378805-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - INDUSTRIALI - OPIFICI ARTIGIANALI - EQUIPARAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art 40 del regolamento 30 aprile 1936, n 1138, lecitamente integrando, con precetto complementare, l'art 30, n 6 del RD 14 settembre 1931, n 1175, ha posto i criteri in base ai quali possono essere considerati opifici, ai fini dell'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione, anche costruzioni che tali non sarebbero in senso stretto, ed ha, all'uopo, richiesto soltanto una permanente e strutturale destinazione all'industria, generalmente intesa. La modifica apportata in proposito dalla legge 12 marzo 1968, n 428 - che ha assimilato (modificando l'art 30 del citato tu n 1175 del 1931) agli opifici industriali quelli artigianali - va intesa nel senso che per gli opifici artigianali non sono piu richiesti, dall'entrata in vigore della suddetta legge, i requisiti prescritti dall'art 40 del regolamento n 1138 del 1936; e non gia nel senso che solo per effetto della legge del 1968 gli opifici artigianali siano stati ammessi a godere del beneficio tributario. In materia, agli effetti dell'agevolazione tributaria, non incide neppure la disciplina della legge 25 luglio 1956, n 660, che riguarda la regolamentazione, ad altri effetti, delle imprese artigiane, ritenute compatibili con l'uso di macchinari e la utilizzazione di fonti di energia. (V 3520/74, mass n 372039).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40, Legge 25/07/1956 num. 660, Legge 12/03/1968 num. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)