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Sez. L, Sentenza n. 4557 del 22/04/1995 (Rv. 491983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Tempo parziale - Assunzione di lavoratori in violazione dell'art. 5, terzo comma, legge n. 863 del 1984 - Sanzione ex tredicesimo comma del citato articolato - Graduazione tra un massimo ed un minimo - Esclusione - Criterio del cumulo delle pene ex art. 8 legge n. 689 del 1981 e riduzione della sanzione ex art. 16 legge cit. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

La previsione della sanzione stabilita dall'art. 5, comma tredicesimo della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) - secondo cui il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi - esclude una graduazione tra un massimo e un minimo dell'importo dovuto; per la determinazione di questo risultano quindi inapplicabili sia il criterio del cumulo giuridico delle pene fissato dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nel testo novellato dall'art. 1 "sexies" del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11), la cui operatività è subordinata alla inesistenza di una diversa previsione di legge, sia la disposizione dell'art. 16 della medesima legge n. 689/1981 relativa al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)