Sez. L, Sentenza n. 391 del 19/01/1996 (Rv. 495489 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Stipulazione in violazione dell'art. 5, terzo comma, legge n. 863 del 1984 - Sanzione - Graduazione tra un massimo ed un minimo - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo giuridico della pena e pagamento della sanzione in misura ridotta - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
La previsione della sanzione stabilita dall'art. 5, comma tredicesimo della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) - secondo cui il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi - esclude una graduazione tra un massimo e un minimo del l'importo dovuto; per la determinazione di questo risultano quindi inapplicabili sia il criterio del cumulo giuridico della pena fissato dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nel testo novellato dall'art. 1 "sexies" del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11), la cui operatività è subordinata alla inesistenza di una diversa previsione di legge, sia la disposizione dell'art. 16 della medesima legge n. 689/1981 relativa al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)