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Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 07/03/1990 (Rv. 465715 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465715-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche in tema di separazione consensuale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento deve ritenersi soggetto alla clausola implicita del "rebus sic stantibus"; con la conseguenza che il giudice può e deve disporne la modifica quando l'equilibrio economico risultante dai fatti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in quella Sede. (Conf 4612/83, mass n 429486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)