Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 07/03/1990 (Rv. 465715 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche in tema di separazione consensuale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento deve ritenersi soggetto alla clausola implicita del "rebus sic stantibus"; con la conseguenza che il giudice può e deve disporne la modifica quando l'equilibrio economico risultante dai fatti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in quella Sede. (Conf 4612/83, mass n 429486).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)