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Sez. 1, Sentenza n. 4612 del 08/07/1983 (Rv. 429486 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429486-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di assegni di separazione o di divorzio, il nostro ordinamento consente in ogni tempo all'obbligato di avvalersi della tutela offerta dal procedimento di revisione per porre rimedio alla pretesa discordanza tra la situazione reale successiva e le previsioni iniziali, in relazione alla elasticità dei mezzi economici dell'obbligato e tenendo conto anche alla luce della comune esperienza, del deprezzamento della moneta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)