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Sez. L, Sentenza n. 2267 del 13/03/1999 (Rv. 524103 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per temporaneo ritiro, ad un dipendente di società aeroportuale, svolgente il suo lavoro negli spazi doganali, del tesserino di accesso, per denuncia penale seguita da assoluzione - Licenziamento - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524103-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 l. 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, tenendo conto che l'impossibilità della prestazione lavorativa, anche se destinata ad esaurirsi in pochi giorni, può giustificare al suo manifestarsi l'immediato recesso dell'imprenditore dal rapporto lavorativo qualora un qualsiasi ritardo nella sostituzione del personale, le cui prestazioni siano divenute oggettivamente impossibili, finisca per tradursi concretamente in un "fermo" dell'attività produttiva o finisca per cagionare pregiudizi gravi e definitivi all'impresa (nella specie ad un dipendente aeroportuale svolgente le proprie mansioni negli spazi doganali era stato temporaneamente ritirato il tesserino di accesso ai medesimi a seguito di denuncia penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 16/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)