Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 01/03/1996 (Rv. 496091 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Impresa - Sede legale o sede risultante dal registro delle imprese.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento appartiene al Tribunale del luogo in cui si trova effettivamente la sede principale dell'impresa in cui l'imprenditore svolge prevalentemente la sua attività amministrativa e direttiva e che si presume coincidente con quello della sede legale o, comunque, con quello risultante dal registro delle imprese, talché il trasferimento della sede legale della società è idoneo a determinare lo spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento dal tribunale della sede originaria a quello della nuova
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)