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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15905 del 18/05/2022 (Rv. 664720 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Piccola proprietà contadina - Decadenza dai benefici - Esclusione della decadenza nei casi di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2011 - Società di persone e di capitali - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664720-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria

composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione.

Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)