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Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014 (Rv. 630529 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni "ex lege" n. 604 del 1954 - Affitto del fondo rustico, entro il quinquennio dal suo acquisto, a persone diverse da quelle di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001 - Decadenza dal beneficio - Fondamento - Durata limitata del contratto o configurazione del rapporto di affittanza come intercalare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630529-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101 art. 4 com. 2, Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)