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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20151 del 18/08/2017 (Rv. 645731 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Oggetto – Immobile – Sopravvenienza, in corso di rapporto contrattuale, di matrimonio tra il comodatario ed un terzo – Trasformazione della natura del comodato – Destinazione dell’immobile alle esigenze del gruppo familiare – Presunzione – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645731-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)

Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione; parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito. (Fattispecie in cui la S.C. ha accolto il ricorso incidentale della comodante e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto di questa al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’immobile oggetto di comodato, negando che la destinazione ad uso di abitazione familiare del bene fosse desumibile per il fatto di avere, la ricorrente principale, nuora della comodante, vissuto nell'immobile con il marito-comodatario, anche prima del matrimonio in regime di famiglia di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)