Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 (Rv. 633005 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Immobile adibito a casa familiare già in comodato - Assegnazione al coniuge separato affidatario della prole - Richiesta di rilascio del comodante - Opposizione per destinazione a casa familiare - Onere della prova - Del coniuge assegnatario - Cessazione del comodato - Prova - Contenuto.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato "per relationem" e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)