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Sez. 5, Sentenza n. 9158 del 23/04/2014 (Rv. 630416 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE | Termine di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 e 31 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2014-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630416-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE

In tema di INVIM, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 41, comma 2, del d.lgs., 31 ottobre 1990, n. 346, come richiamato dall'art. 31, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, inizia a decorrere - riferendosi la norma alla prescrizione dell'imposta "definitivamente accertata" - dal giorno in cui l'imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l'atto impositivo notificato al contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 41 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)