Sez. 5, Sentenza n. 23614 del 11/11/2011 (Rv. 620222 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Termini - Impugnazione dell'avviso di liquidazione - Prescrizione decennale ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Decadenza triennale ex art. 76, comma secondo, lettera b) - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In tema di INVIM e di imposta di registro, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare dovuta a seguito della rettifica del valore finale dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento, il pagamento dev'essere richiesto entro il termine di tre anni previsto a pena di decadenza dall'art. 76, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, decorrente dalla data di notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 cit., il quale si riferisce alla diversa ipotesi in cui la definitività dell'accertamento consegua alla mancata impugnazione dell'atto impositivo notificato al contribuente, atteso che il legislatore ha espressamente modificato l'art. 76, comma secondo, lett. b), del d.P.R. cit. con l'art. 3, comma 135, lett. f) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per riferire il computo del termine di decadenza triennale anche "dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva".
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)