Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 30/03/1977 (Rv. 384889 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - INTIMAZIONE DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - OBBLIGO DI RICONSEGNA D'UN IMMOBILE - MANCATA COOPERAZIONE DEL CREDITORE - MERO ABBANDONO DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA - RICORSO ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 1216 COD CIV - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - INTIMAZIONE DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE - OBBLIGO DI RICONSEGNA D'UN IMMOBILE - MANCATA COOPERAZIONE DEL CREDITORE - MERO ABBANDONO DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA - RICORSO ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 1216 COD CIV - NECESSITA.*
L'obbligato alla riconsegna di immobile (nella specie, a seguito di cessazione di rapporto locativo), che non possa adempiere a causa della mancata cooperazione del creditore, puo liberarsi solo attraverso la procedura prevista dall'art 1216 cod civ (intimazione al creditore e consegna dell'immobile al sequestratario nominato dal giudice), e non anche, pertanto, con l'abbandono del bene medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)