Sez. 3, Sentenza n. 7982 del 27/04/2004 (Rv. 572347 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Mora del creditore - Offerta formale - Consegna al sequestratario nominato ex art. 1216 cod. civ. - Portata - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
E solo alla riconsegna dell'immobile al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore (nel caso, conduttore), in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti (nel caso, pagamento degli oneri accessori) dalla perdurante conduzione dell'immobile locato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)