Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18551 del 26/07/2017 (Rv. 645144 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale - Verifica dei redditi da parte dell'INPS - Termine annuale di ripetizione - Modifica delle modalità di comunicazione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di indebito previdenziale, l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall’art. 13, comma 6, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 13 com. 6, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)