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Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012 (Rv. 620200 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale - Verifica dei redditi da parte dell'INPS - Termine annuale di ripetizione - Decorrenza - Comunicazione di dati reddituali certi da parte del pensionato - Necessità.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620200-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

L'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)