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Sez. 2, Sentenza n. 4005 del 10/01/1972 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121247 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA -NECESSITA - OMESSA IMPUGNAZIONE - ESAME DELLA QUESTIONE DI NULLITA DELL'ORDINANZA A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121247-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA -NECESSITA - OMESSA IMPUGNAZIONE - ESAME DELLA QUESTIONE DI NULLITA DELL'ORDINANZA A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza che dichiara la contumacia, come tutte le altre previste dall'art 438 cod proc pen, e soggetta alla disciplina stabilita per le impugnazioni dall'art 200 stesso codice, e diviene, quindi, definitiva, anche se affetta da nullita assoluta, quando non abbia formato oggetto di specifica, rituale impugnazione. Pertanto, in difetto dell'impugnazione dell'ordinanza di contumacia, insieme alla sentenza, la questione di nullita riguardante detta ordinanza non puo essere presa in esame dal giudice che sia stato investito della cognizione del processo attraverso l'impugnazione della sola sentenza che definisce il giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)