Sez. 6, Sentenza n. 7969 del 07/07/1981 Ud. (dep. 04/08/1981) Rv. 150110 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1963 N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - ZUCCHERAGGIO DI VINI D'UVA E PRODUZIONE, MEDIANTE ZUCCHERO, DI VINO NON DERIVATO DALL'UVA - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA SUDDETTA NORMA - SUA MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1963 N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - ZUCCHERAGGIO DI VINI D'UVA E PRODUZIONE, MEDIANTE ZUCCHERO, DI VINO NON DERIVATO DALL'UVA - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA SUDDETTA NORMA - SUA MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 76, primo comma, d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) che punisce con la stessa pena due azioni diverse (zuccheraggio di vini d'uva e produzione, mediante zucchero, di vino non derivato dall'uva) non contrasta con gli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione, in questo è rimessa alla valutazione del legislatore la facoltà di punire con la stessa sanzione situazioni oggettivamente diverse ma ritenute analoghe sotto il profilo della gravità. La relativa questione di legittimità costituzionale è pertanto) manifestamente infondata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)