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Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 24/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271769 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Abusivismo - Stato di necessità - Applicabilità - Esclusione- Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271769-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo. (In motivazione la Corte ha precisato che la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)