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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 27/10/1966 (Rv. 325082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - NOZIONE - CLAUSOLA CONTENENTE LA DURATA MASSIMA CON RISERVA AL SOLO DATORE DI LAVORO DELLA FACOLTA DI RECESSO SENZA GIUSTA CAUSA - NATURA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - NULLITA DI TALE CLAUSOLA.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - NOZIONE - CLAUSOLA CONTENENTE LA DURATA MASSIMA CON RISERVA AL SOLO DATORE DI LAVORO DELLA FACOLTA DI RECESSO SENZA GIUSTA CAUSA - NATURA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - NULLITA DI TALE CLAUSOLA.*

Anche se le parti hanno fissato un termine finale per la durata del rapporto, ove sia stata consentita al solo datore di lavoro la facolta di recesso ad nutum, il rapporto stesso e assoggettabile al regime del contratto a tempo indeterminato: il contratto di lavoro a tempo determinato e, infatti, caratterizzato dalla prefissione di una durata determinata (o determinabile), durante la quale il recesso senza giusta causa e vietato ad entrambe le parti. La clausola che nega (esplicitamente o implicitamente) ad uno solo dei contraenti la facolta di recesso senza giusta causa, mentre la riconosce all'altro, e in contrasto con la disciplina legale inderogabile stabilita per il contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'art 2118 cod civ. (Cfr 2045/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)