Sez. L, Sentenza n. 4144 del 09/12/1974 (Rv. 372779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZA - CRITERI.*
La distinzione essenziale tra il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il contratto di lavoro a termine non e data dalla sola contemplazione - nel primo e non nel secondo - di un termine di durata, ma dal divieto per entrambe le parti di esercitare, entro il detto tempo, il potere rescissorio: potendo ben sussistere contratto con termine fisso soggetto alla disciplina di quelli a tempo indeterminato (ove sia riservata, in violazione dell'art 2118 cod civ, al solo datore di lavoro il potere di recesso) e contratti a tempo indeterminato soggetti alla disciplina di quelli a termine (ove sia fissato, nell'interesse di uno solo o di entrambi i contraenti, un termine minimo di durata e per il corso di esso, con l'effetto della non risolutivita ante tempus, se non ai sensi dell'art 2119 cod civ). (V 368'71, mass n 349937; 2644'66, mass nn 325082 e 325083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)