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Sez. 1, Sentenza n. 23018 del 26/10/2006 (Rv. 592863 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione - Contenuto necessario - Necessità di formalità particolari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592863-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In materia di sanzioni amministrative, l'atto di contestazione della violazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possono essere più modificati dall'amministrazione, e non è soggetto a particolari formalità né subordinato a specifici modelli, ma può essere incluso in qualsiasi atto notificato all'interessato, ivi compreso quello con cui gli viene contestualmente comunicato l'avvio a suo carico del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che individuava la contestazione della violazione in una nota notificata al trasgressore dalla Regione Abruzzo - in cui si indicava come fatto costitutivo dell'illecito lo svolgimento abusivo di un servizio di autobus fuori linea - contenente l'invito a presentare scritti e richieste difensivi e a prendere visione degli atti relativi all'infrazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)