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Sez. U, Ordinanza n. 10962 del 25/05/2005 (Rv. 582278 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Occupazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582278-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita della proprietà derivante dall'occupazione cosiddetta appropriativa di un suolo per pubblica utilità rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, primo comma, d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. b), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti", delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)