Sez. 5 - , Ordinanza n. 24087 del 30/10/2020 (Rv. 659484 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Registro - Trasferimento quote di casa di civile abitazione - Applicabilità dell'art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986 - Verbale di conciliazione giudiziale - Equiparabilità ad atto pubblico notarile - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, che attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di optare per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi sulla base della rendita catastale, opera anche nel caso in cui il trasferimento (nella specie, cessione di quote di una casa di civile abitazione) avvenga in via transattiva davanti all'autorità giudiziaria, atteso che il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)