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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8623 del 11/04/2014 (Rv. 630674 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Determinazione della base imponibile - Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014 - Valutazione dell'immobile ex art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità anche alle vendite coattive.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630674-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE

L'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014, attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato, in regime di libero mercato ovvero in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 23 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)