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Sez. 2, Sentenza n. 51983 del 06/10/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268524 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE | Riforma sentenza di assoluzione - Diverso apprezzamento delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato - Rinnovazione dibattimentale - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268524-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riforma la sentenza assolutoria di primo grado, non è obbligato a rinnovarne l'audizione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, a differenza dell'esame, disciplinato dall'art. 210 cod. proc. pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse alla libera scelta dell'imputato, non sono acquisite in contraddittorio né sono acquisibili d'ufficio, determinandosi, altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)