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Sez. 3, Sentenza n. 42443 del 07/06/2016 Ud. (dep. 07/10/2016) Rv. 267931 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Valutazione di inattendibilità di un teste ritenuto in primo grado attendibile - Nuovo esame del dichiarante - Necessità - Riforma di una sentenza di condanna - Applicabilità del principio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267931-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), non trova applicazione nell'ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sentenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)