Sez. L, Sentenza n. 914 del 13/02/1982 (Rv. 418769 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI AUTONOMAMENTE ADOTTATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI AUTONOMAMENTE ADOTTATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
Ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ove sia di fatto raggiunto il risultato economico corrispondente alla disciplina imperativa di garanzia minima legale, risultante dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (e dall'operatività dei principi di proporzionalità retributiva e temporale e di onnicomprensività, posti con tali norme) non esiste alcun principio che vieti il calcolo dell'indennità stessa in base a criteri diversi, adottati dalla autonomia collettiva, in relazione a proprie valutazioni ritenute le più confacenti agli interessi ad essa affidati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)