Sez. L, Sentenza n. 3194 del 25/05/1982 (Rv. 421138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA LEGALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA LEGALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Le parti stipulanti il contratto collettivo di lavoro hanno il potere di disciplinare il trattamento economico di fine rapporto in modo diverso da quello stabilito, in via generale, dal codice civile e più confacente alle specifiche esigenze prese in considerazione, a condizione che tale disciplina assicuri un risultato globale più favorevole rispetto a quello ottenibile secondo il trattamento legale di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ.. (Conf 914/82, mass n 418769; (Conf 4465/81, mass n 415172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)