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Sez. L, Sentenza n. 11663 del 02/11/1991 (Rv. 474487 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto - Esclusione - Disciplina ex art. 1 della legge n. 291 del 1988 - Carattere di norma di interpretazione autentica - Effetti - Nel giudizio di rinvio - Superamento del principio enunciato dalla Corte di Cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1991-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474487-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

L'art. 1 della legge 26 luglio 1988 n. 291, laddove statuisce che "la disposizione recata nel secondo comma, n. 3, del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori", si configura come norma d'interpretazione autentica, la cui efficacia retroattiva opera, quale "ius superveniens", nei procedimenti in corso in ogni stato e grado, superando nel giudizio di rinvio il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, la vincolatività del quale, non costituendo esso giudicato, deve cedere all'operatività della legge d'interpretazione autentica.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)