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Sez. L, Sentenza n. 5219 del 07/04/2001 (Rv. 545732 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 4, comma secondo bis, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988 - Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto con incentivi per l'esodo - Esonero dalla contribuzione - Trattamenti di fine rapporto corrisposti ai lavoratori in caso di raggiungimento dei limiti di età - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545732-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'art. 4, comma secondo - bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988 - che ha interpretato autenticamente l'art. 12, comma secondo, n. 3, del testo sostitutivo dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 "nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori" - non riguarda le spettanze di fine rapporto corrisposte a lavoratori che hanno cessato la propria attività per il raggiungimento dei limiti di età (che vanno, quindi, assoggettate a contribuzione).

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 4, Legge 26/07/1988 num. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)