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Sez. 5, Sentenza n. 19720 del 17/09/2010 (Rv. 615218 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte - Applicabilità ai magazzini - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615218-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. (Fattispecie in tema di locale destinato a deposito di attrezzature per l'edilizia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)