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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8341 del 23/03/2023 (Rv. 667310 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione a sanzione amministrativa - Appello avverso sentenza primo grado - Art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 - Applicazione rito lavoro - Onere di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a cura dell’appellante - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenza - Improcedibilità dell’appello - Decreto di fissazione contenente ordine di notifica alla cancelleria – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667310-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga l'ordine di notifica alla cancelleria.

Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)