Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021 (Rv. 661952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale - Instaurazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - Disciplina applicabile - Rito del lavoro – Conseguenze - Appello proposto con citazione - Deposito tempestivo in cancelleria - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 433, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)