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Sez. 1, Sentenza n. 4569 del 22/03/2012 (Rv. 621570 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Art. 87 della legge prov. Trento 6 luglio 1983, n. 1 - Acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa - Assegnazione di somme a favore dei comuni - Rimborso delle somme alla provincia - Condizioni e termini di esigibilità del credito di rimborso - Due anni dall'invio del rendiconto finale - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione solo trascorso detto biennio - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621570-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

Ai sensi dell'art. 87 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 luglio 1983, n. 16, il rendiconto finale di gestione dei finanziamenti per l'acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa, inviato dai comuni alla provincia unitamente al decreto di esproprio od al contratto di compravendita, liquida e rende esigibile quanto dovuto dal comune interessato e giustifica gli esborsi da quest'ultimo sostenuti con i fondi ricevuti in prestito per gli acquisti dei suoli, dando diritto alla creditrice di domandarne il rimborso dalla data della sua ricezione, e dovendo le somme erogate ai comuni essere rimborsate alla provincia comunque entro due anni dall'invio di detto rendiconto. Ne deriva che soltanto trascorsi due anni dall'invio del rendiconto finale decorre la prescrizione del credito di rimborso.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 06/07/1983 num. 16 art. 87, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)