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Sez. 2, Sentenza n. 2137 del 30/07/1966 (Rv. 324162 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONE DEL RENDICONTO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE INIZIALE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324162-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONE DEL RENDICONTO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE INIZIALE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*

Il rendiconto costituisce normalmente l'oggetto di una prestazione il cui Obbligo deriva dalla legge o dall'accordo delle parti e che puo fornire, in taluni casi, elementi di prova. Ma, finche non si dimostri che le parti si siano obbligate a rendere il conto dei rispettivi crediti, e a considerarli inesigibili sino al rendimento del conto stesso o della sua approvazione, il rendiconto non condiziona la possibilita di far valere il diritto e non vale, pertanto, a spostare il termine iniziale della prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)