Sez. 2, Sentenza n. 2137 del 30/07/1966 (Rv. 324162 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONE DEL RENDICONTO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE INIZIALE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESTAZIONE DEL RENDICONTO - SPOSTAMENTO DEL TERMINE INIZIALE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
Il rendiconto costituisce normalmente l'oggetto di una prestazione il cui Obbligo deriva dalla legge o dall'accordo delle parti e che puo fornire, in taluni casi, elementi di prova. Ma, finche non si dimostri che le parti si siano obbligate a rendere il conto dei rispettivi crediti, e a considerarli inesigibili sino al rendimento del conto stesso o della sua approvazione, il rendiconto non condiziona la possibilita di far valere il diritto e non vale, pertanto, a spostare il termine iniziale della prescrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)