Sez. 6, Sentenza n. 1415 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/06/1996) Rv. 205030 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Presunzione di pericolosità sociale - Partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Ruolo specifico - Impossibilità di svolgerlo - Superamento della presunzione - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Qualora il ruolo del singolo partecipante rivesta, in seno all'associazione di stampo mafioso, carattere di assoluta specificità e di esclusivo rilievo soggettivo e qualora solo in detto ruolo possa consistere il contributo partecipativo al sodalizio, l'accertata impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un'attività conforme al predetto ruolo deve significare anche superamento della presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)