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Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014 (Rv. 632486 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Previa notifica di un altro atto impositivo - Motivazione "per relationem" - Omessa indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto - Difetto di motivazione - Limiti - Conoscenza ed impugnazione, da parte del contribuente, dell'atto presupposto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632486-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente. (Fattispecie relativa a contributi consortili di bonifica, in cui la cartella è stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario di pagamento, atto autonomamente impugnabile e, nella specie, effettivamente impugnato dal contribuente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)