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Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 (Rv. 613234 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Rinvio ad altro atto costituente il presupposto impositivo - Omessa indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione - Difetto di motivazione - Configurabilità - Impugnazione - Contestazione dei presupposti impositivi ed omessa allegazione del pregiudizio al diritto di difesa - Nullità della cartella - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613234-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)