Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007 (Rv. 596496 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, riferita non solo alle clausole onerose ma ad altre pattuizioni - Idoneità agli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
L'esigenza posta dalla norma di cui all'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., non può ritenersi soddisfatta quando l'ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisca non solo alle clausole onerose, ma ad altre pattuizioni modificative od integrative della scheda negoziale precedentemente sottoscritta. (Nella fattispecie, un contratto di mediazione, concluso su di un modulo prestampato, presentava un primo gruppo di quattro clausole, precedenti la sottoscrizione del conferente, cui facevano seguito altre due - di cui la seconda scritta in grassetto e contenente la clausola vessatoria di irrevocabilità ed eclusiva, - seguite da una seconda sottoscrizione: la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto soddisfatto il requisito della specifica approvazione scritta della suddetta clausola onerosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)