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Sez. 3, Sentenza n. 4760 del 05/09/1984 (Rv. 436668 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436668-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Anche in relazione alle controversie pendenti all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, in tema di affitto di fondi rustici, l'accertamento della gravità dell'inadempimento in materia di pregressi pagamenti del canone deve essere condotto alla stregua della normativa intervenuta successivamente alla declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 153 del 1977 e, in particolare, dell'art. 1 della legge n. 176 del 1978, che conferisce consistenza di acconti ai canoni corrisposti nella misura fissata dalla legge n. 814 del 1973, salvo conguaglio dopo l'emanazione di nuove norme sostitutive di quelle dichiarate illegittime, con la conseguenza che in nessun caso può essere ritenuto gravemente inadempiente l'affittuario che nella corresponsione dei canoni si sia attenuto a siffatta regolamentazione provvisoria. (V 6711/83, mass n 431430; (V 4761/82, mass n 422733).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)