Sez. 6, Sentenza n. 10412 del 13/03/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176787 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
È legittima la motivazione del decreto di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche effettuata "per relationem", con riferimento, cioè, alle ragioni poste dalla polizia giudiziaria a base della relativa richiesta, purché sia possibile controllare su quali seri e concreti indizi di reati il magistrato abbia fondato la concessa autorizzazione. (Conf mass n 159952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)