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Sez. 6, Sentenza n. 10412 del 13/03/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176787 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176787-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È legittima la motivazione del decreto di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche effettuata "per relationem", con riferimento, cioè, alle ragioni poste dalla polizia giudiziaria a base della relativa richiesta, purché sia possibile controllare su quali seri e concreti indizi di reati il magistrato abbia fondato la concessa autorizzazione. (Conf mass n 159952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)