Sez. 1, Sentenza n. 6673 del 10/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159952 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE O CONVERSAZIONI - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE O CONVERSAZIONI - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO.*
Il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, per la sua validità, non deve riportare l'esposizione dei motivi contenuti nella richiesta qualora quest'ultima sia espressamente richiamata e non deve contenere una specifica indicazione di seri e concreti indizi sull'oggettiva esistenza di un reato già consumato. Deve, invece, contenere una motivazione concisa e sintetica della valutazione concreta operata dal giudice degli elementi indicati nella richiesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)