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Sez. L, Sentenza n. 3216 del 18/02/2016 (Rv. 638938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole sulla classificazione del personale - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione dei contratti collettivi, con riferimento ai profili professionali in essi previsti occorre tenere presente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie definitorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. Ne consegue che, a fronte di profili professionali espressamente tipizzati, l'individuazione della specifica e maggiore professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad altro, non può prescindere dall'esame della declaratoria di livello, che, pur non avendo valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei compiti all'uno o all'altro di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, sulla scorta delle declaratorie di cui all'art. 64 del c.c.n.l. 17 maggio 1999, aveva ritenuto l'attività di un dipendente ANAS s.p.a. ascrivibile al profilo di "capo cantiere" piuttosto che a quello, richiesto giudizialmente dal lavoratore, di "assistente di nucleo").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 17/05/1999 art. 64, Contr. Coll. 17/05/1999 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)