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Sez. U, Sentenza n. 1162 del 11/04/1969 (Rv. 339741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - PRESTAZIONE DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULLA DURATA DEL LAVORO, SUL RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO E SULLE FERIE NON RETRIBUITE-DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - PRESTAZIONE DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULLA DURATA DEL LAVORO, SUL RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVO E SULLE FERIE NON RETRIBUITE-DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - NATURA.*

Nell'ipotesi di lavoro prestato in deroga alle Disposizioni sulla durata del lavoro, sul riposo settimanale e festivo e sulle ferie non retribuite, l'art. 2126, primo e secondo comma, cod.civ., discriminando la violazione delle norme imperative in materia, dai casi di nullita del contratto per illiceita dell'oggetto o della causa, stabilisce che il lavoratore ha, in ogni caso, diritto alla retribuzione. Non si tratta, pero, di una vera e propria retribuzione contrattuale ma di effetti che derivano direttamente dalla legge. Sono, pertanto, inapplicabili al riguardo le clausole convenzionali di decadenza per rivendicare diritti per prestazioni eseguite non in adempimento del contratto ma in violazione di legge e dello stesso contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)