Sez. 1, Sentenza n. 5320 del 26/09/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208975 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di dissequestro - Rimedio esperibile.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro non è esperibile il ricorso per cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., che sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, sia perché nessuna norma di carattere specifico lo contempla; mentre è previsto l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura, che comunque operano in tema di misura cautelare reale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)