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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 04/02/1969 (Rv. 338352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - POTERE DI DISAPPLICARE IL PRINCIPIO DI DIRITTO O DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE I PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - POTERE DI DISAPPLICARE IL PRINCIPIO DI DIRITTO O DI RIMETTERE IN DISCUSSIONE I PRESUPPOSTI DI FATTO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di rinvio e inibito non solo di disapplicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ma anche rimettere in discussione i presupposti di fatto posti a base della pronuncia di diritto dalla sentenza di annullamento. (V. 399-67, mass. 326312 834-66, mass. 321666 612-66, mass. N. 321216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)