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Sez. 5, Sentenza n. 2714 del 04/10/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269049 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto di fede privilegiata - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269049-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell'attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)