Sez. 3, Sentenza n. 30265 del 02/04/2014 Ud. (dep. 10/07/2014) Rv. 260237 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsificazione del registro di protocollo - Atto di fede privilegiata - Falso innocuo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
La falsità che ricade sulle annotazioni del registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione o della spedizione di atti da parte di un ufficio della P.A., non può integrare gli estremi del "falso innocuo" o essere giustificata con la potenziale mancanza di effetti giuridici pregiudizievoli desumibili dal contenuto dell'atto protocollato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l'innocuità della falsificazione materiale della data di acquisizione al protocollo della rinuncia di alcuni militari a fruire dell'alloggio di servizio in modo da simulare l'assenza di aspiranti al momento in cui il comandante si era assegnato l'uso dell'immobile sebbene l'alterazione concernente il momento dell'avvenuta protocollazione fosse in concreto irrilevante ai fini della possibilità di adottare il provvedimento di assegnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)